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Ordinanza — n. 10819/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of specific grounds for acquittal under plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10819/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted under the simplified procedure for plea bargaining sentences. The appellant argued that the trial court failed to verify the absence of acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held that only specific statutory grounds listed in Article 448 are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargaining sentencing decisions are inadmissible if based on grounds other than those specifically enumerated in the statute, such as the failure to verify statutory acquittal causes.

Parole chiave

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plea bargaining inadmissible appeal simplified procedure acquittal causes court costs Criminal Procedure Code specific grounds concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n.
N. 4727 del 2018 Rv. 272014
4727 del 2018 Rv. 272014).
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZETTO ANGELICA nato a CITTADELLA il 14/09/1988 avverso la sentenza del 04/11/2020 del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Rovigo ha applicato ad Angelica Rizzetto, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 120 di multa in relazione al reato di furto pluriaggravato in concorso, alla medesima ascritto.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).

4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromkin favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ales