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Ordinanza — n. 10817/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appellate settlement ruling due to waiver of legal qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10817/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant sought to challenge the legal qualification of facts after a settlement agreement reduced the sentence. The appellant argued that the lower court's reduction violated the law regarding the characterization of theft and abuse of tools. The court ruled that such agreements preclude any further legal objections in the final review stage, except for illegal sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement under Art. 599-bis c.p.p. constitutes a waiver of all legal grievances, including those regarding the qualification of facts, thereby rendering subsequent appeals on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement legal qualification waiver of appeal appellate settlement procedural preclusion sequestro di dati informatici documenti sequestrati diritto di accesso ai documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Andrea Marchi ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 18 luglio 2019 del Tribunale di Massa, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Andrea Marchi ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 18 luglio 2019 del Tribunale di Massa, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Damiano
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA i sul ricorso proposto da: MARCHI ANDREA nato a CARRARA il 04/07/1974 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA-elat-o-awiso-a-14.e-partj; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Andrea Marchi ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 18 luglio 2019 del Tribunale di Massa, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di furto con strappo e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto sub a).

2. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Damiano, Rv. 277196: in motivazione questa Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo); e tanto poiché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero Rv. 273194).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensor