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Ordinanza — n. 10816/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints do not constitute valid grounds for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10816/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Ammendola's appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements. Ammendola challenged the lower court's finding of criminal responsibility for counterfeiting, arguing the evidence was grossly flawed and his possession was unjustified. The court rejected these arguments as mere factual grievances rather than legal errors, ruling that such complaints cannot sustain a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, c.p.p.; Art. 497-bis, c.p.: Mere factual complaints regarding the grossness of counterfeiting or the manner of possession do not constitute valid grounds for cassation review when the lower court's reasoning is already adequately refuted.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints counterfeiting criminal liability possession defense failure cassa delle ammende contraffazione di merci uso di un documento falso documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, c.p.p.
Art. 497-bis, comma secondo, c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMENDOLA LUIGI nato a MONZA il 07/06/1971 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Luigi Ammendola per il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, limitandosi il ricorrente a ribadire il tema della grossolanità della contraffazione ed a contrastare la condotta materiale di possesso facendo riferimento alle modalità di rinvenimento (in seguito a perquisizione domiciliare), in tal modo reiterando censure adeguatamente confutate;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente