Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to request leniency at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to formally request the exclusion of punishability for minor offense during the first instance proceedings. Although the applicant claimed the relevant law was newly enacted, the court found no specific request in the record and noted the law was already in force at the time of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected as merely assertive and unsupported by the necessary procedural prerequisites.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: The applicability of the exclusion of punishability for minor offense cannot be raised for the first time in cassation if the law was in force at the time of the first instance judgment, and the court of first instance is not bound to examine it absent a specific request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO GIUSEPPE nato a CATANIA il 16/02/1988 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Giuseppe Costanzo, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. - richiesta in sede di discussione per essere la relativa disposizione entrata in vigore in epoca successiva alla scadenza dei termini per l'appello - è, da un lato, solo assertiva e, dall'altro, manifestamente infondata.
Il ricorrente si limita a rappresentare di aver formulato la relativa richiesta senza documentare la circostanza, di cui non vi è menzione nella sentenza impugnata, deliberata il 31 ottobre 2020. Trova, pertanto, applicazione il principio per cui, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore I