Recourse dismissed for inadmissibility as it consists only of mere factual complaints reiterating appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the recourse inadmissible because the sole ground of appeal constituted mere factual complaints rather than a legal challenge. The appellant argued against the court's finding of recidivism, but these arguments were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. The court ruled that such grounds are not permitted in a legality proceeding, which requires a distinct legal argument rather than a re-litigation of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A recourse in legality proceedings is inadmissible if it consists solely of mere factual complaints or reiterates the grounds of the appeal without presenting a new legal argument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERBINI ANTONIO FRANCESCO SILVIO nato a MILANO il 24/10/1957 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Antonio Francesco Silvio Zerbini, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel confermare la attuale pericolosità, resa esplicita dalle modalità del fatto per cui si procede, alla luce dei precedenti penali, la Corte territoriale ha compiutamente esplicitato l'in se della recidiva (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente