Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-joinder of sentencing decision in retrial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the sentencing decision was flawed because the trial court granted general mitigating circumstances while excluding recidivism, contrary to the original ruling. The court rejected this claim as irrelevant because the annulment without remittal of the sentencing decision inherently excludes preclusion issues in the new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 627 cod. proc. pen.: When a sentencing decision is annulled without remittal, the new trial is not subject to preclusion rules regarding mitigating circumstances or recidivism, rendering arguments about the original sentencing logic irrelevant to the current proceedings.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 30/04/1975 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'ad. 627 cod. proc. pen. è manifestamente infondato: il ricorrente censura la decisione impugnata, emessa all'esito dell'annullamento - in accoglimento del ricorso del Procuratore generale - senza rinvio della sentenza in data 14 marzo 2012 del GIP del Tribunale di Macerata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo come nella predetta decisione la pena concordata derivasse dalla concessione delle attenuanti generiche e dall'esclusione della recidiva, mentre il Tribunale del rinvio aveva negato le prime ed applicato la seconda.
La stessa evocazione della norma di cui si assume la violazione è, pertanto, non pertinente, vedendosi in ipotesi di annullamento senza rinvio della sentenza di applicazione della pena che esclude, ex se, la configurabilità di preclusioni nel nuovo giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente