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Ordinanza — n. 10811/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances and lack of resipiscence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10811/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Angelo Ingrassia inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the first ground of appeal constituted mere factual complaints and reiterated arguments already refuted by the lower court, while the claim of resipiscence was insufficient because it ignored the lack of seized assets. Furthermore, the court found the second and third grounds infounded or too generic to justify a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on mere factual grievances or generic complaints regarding sentencing are inadmissible in the court of cassation if the lower court provided adequate reasoning and the appellant fails to demonstrate specific grounds for resipiscence.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual grievances resipiscence requirement generic sentencing complaint court of cassation ritiro della querela penale desistenza rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRASSIA ANGELO nato a PALERMO il 21/11/1985 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Angelo Ingrassia, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della reiezione della richiesta di applicazione della desistenza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e reiterativo di censure alle quali la Corte territoriale ha corretta ed adeguata confutazione, mentre il ricorrente insiste a rivendicare una forma di resipiscenza, collegandola all'assenza di beni custoditi nell'auto, che elude in toto le argomentazioni rese sul punto;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Considerato che la doglienza svolta nel terzo motivo in riferimento alla determinazione della pena è, del pari, inammissibile per genericità, non confrontandosi con la specifica giustificazione resa in relazione a tutte le componenti del trattamento sanzionatorio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi