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Ordinanza — n. 10810/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to insufficient reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10810/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the appellate court failed to grant significant mitigating circumstances, claiming a lack of detailed reasoning in the comparative judgment. The court ruled that a sufficient reference to decisive elements by the lower court was already present, rendering the complaint unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against the denial of significant mitigating circumstances is inadmissible if the court of first instance provided a sufficient reference to the decisive elements in its comparative judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances comparative judgment sufficient reasoning appellate procedure attenuazione della pena condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLLONO BENITO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 16/06/1993 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Benito Vollonio, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego di un esito maggiormente favorevole del giudizio di comparazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente