Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contains only factual complaints reiterating appeal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the factual motivation regarding recidivism. The appellant merely reiterated arguments from the lower court without providing new evidence or specific factual foundations for the alleged heterogeneity of prior convictions. Consequently, the court upheld the lower court's finding of specific recidivism and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere complaints on facts or merely reiterates the grounds of the appeal without presenting new elements or specific factual arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDANI DINO nato a AVELLINO il 10/06/1989 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - richiamato dalla memoria tempestivamente trasmessa - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel confermare la attuale pericolosità, resa esplicita dalle modalità del fatto per cui si procede, alla luce dei plurimi precedenti penali, la Corte territoriale ha compiutamente esplicitato l'in se della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), mentre il ricorrente si limita a critiche astrattizzanti, postulando la eterogeneità delle precedenti condanne senza specificarne in alcun punto il fondamento fattuale;
Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - ostativa al rilievo della prescrizione, maturata in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il reside