Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10807/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late recidivism argument and non-specific causality claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10807/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because challenging the recidivism motivation was raised for the first time in this stage, violating procedural rules. The second ground was deemed non-specific as it failed to address the statutory requirements for the theft offense's aggravating circumstances. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the underlying criminal case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Arguments contesting the motivation for recidivism raised for the first time in cassation are inadmissible; grounds must be specific to the statutory framework of the charged offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility recidivism motivation challenge non-specific causality claim procedural timing violation theft offense aggravating circumstances motivi di cassazione recidiva nell'infrazione motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVAS VALENZUELA LUIS FRANCISCO nato il 13/12/1986 avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico in quanto non si confronta con la cornice edittale ostativa prevista per il reato di furto, in relazione al quale alcuna censura ha investito l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod.pen;

Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente