Italian Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints and reiteration of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of aggravated theft regarding olive theft, arguing factual errors in quantity and timing determinations. The court ruled that these were mere factual complaints reiterating appellate arguments, which are not admissible in a final appeal stage limited to legal questions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or reiteration of lower court arguments are inadmissible as they lack legal significance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANASI GAETANO nato a MESAGNE il 21/11/1970 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Gaetano Sanasi per il reato di furto aggravato d'olive, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel contestare la determinazione del quantitativo illecitamente sottratto e l'epoca di raccolta delle olive, il ricorrente prospetta, all'evidenza, rilievi meramente fattuali, non deducibili con il ricorso di legittimità;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626, n. 3 cod. pen., resta assorbito dall'inammissibilità delle censure svolte in punto di responsabilità; Considerato che il terzo motivo, nel dedurre vizio della motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa in relazione al dolo, si risolve in una rilettura minimalista della rilevanza penale del fatto, invocando la consuetudine del respigo, invece esclusa dalle superiori considerazioni; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore I Preside