Cassation appeal dismissed as inadmissible due to specific lack of grounds for challenging appellate trial renewal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact terms for requesting a renewal of the trial proceedings under Article 603 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely argued that certain evidence was omitted without demonstrating that the appellate court's decision contained logical gaps or manifest illogicalities regarding the identification of the accused. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to challenge the appellate judgment's handling of the trial renewal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 603, cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the non-renewal of trial proceedings is inadmissible if the appellant fails to specify the precise terms of the request under Article 603 and does not demonstrate that the appellate decision contains logical gaps or manifest illogicalities concerning points of decisive relevance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGLAUDI TERESIO GIOVANNI nato a SAVIGLIANO il 09/07/1998 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Giovanni Teresio Deglaudi, con il quale si deduce la violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. è aspecifico e, comunque, proposto fuori dei casi previsti dalla legge in quanto il ricorrente contesta, sostanzialmente, la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, senza specificare i termini della richiesta ex art. 603, cod. proc. pen.; per altro verso, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n.. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577), mentre il ricorrente si limita a dedurre l'omessa assunzione di prove reputate ininfluenti - in punto di identificazione dell'imputato - dalla Corte territoriale, che ha valorizzato non solo il duplice riconoscimento (fotografico e personale) della persona offesa, ma elementi assolutamente individualizzanti, riferiti dalla medesima (abbigliamento; riferimento al figlio coinvolto), e ritenuti tali da non rendere necessaria la richiesta rinnovazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres