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Ordinanza — n. 10804/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere merit complaints regarding aggravated theft facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10804/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the factual motivation of the aggravated theft conviction. The appellant argued that responsibility should lie with Marchiò instead of himself, but the court found this to be a mere complaint on the merits. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the requirements for admissibility in a court of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist solely of complaints on the merits or alternative versions of facts that contradict the lower court's reasoning without raising new legal issues.

Parole chiave

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admissibility of appeal court of jurisdiction complaints on merits alternative version of facts aggravated theft conviction riesame dell'entità pena furto aggravato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANELLA MASSIMO nato a TRIESTE il 27/08/1978 avverso la sentenza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; t Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Massimo Fontanella per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze di merito, rappresentative di una alternativa versione dei fatti che, nel ricondurre al Marchiò la responsabilità della sottrazione, reitera censure alle quali la Corte territoriale ha opposto analitica confutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente