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Sentenza — n. 10803/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal conviction due to statute of limitations; civil appeal dismissed for lack of evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10803/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's criminal conviction because the statute of limitations had expired under Articles 157 and 161 of the Penal Code. While the civil appeal was rejected due to insufficient evidence contradicting the threat assessment, the criminal judgment was voided as the prosecution period ended seven years and six months after the December 2012 incident. The court held that the procedural bar to prosecution took precedence, extinguishing the criminal liability despite the civil claims.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; The statute of limitations extinguishes criminal liability when the maximum period prescribed by law has elapsed since the commission of the offense, rendering the conviction void without remittal.

Parole chiave

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statute of limitations criminal extinction penal code provisions civil appeal dismissal threatening expressions garanzia di un equo processo giudice istruttore forza di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
art. 612 cod. pen
Jamila Hguiggach chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Varese ha confermato la sentenza del Giudice di pace in sede, con la quale la medesima è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 612 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HGUIGGACH JAMILA nato il 04/09/1964 avverso la sentenza del 08/10/2020 del TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Jamila Hguiggach chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Varese ha confermato la sentenza del Giudice di pace in sede, con la quale la medesima è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., consumato il 18 dicembre 2012.

2. Il rilievo della non manifesta infondatezza dei motivi impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali.2.1. Con l'impugnazione di merito, invero, l'imputata aveva contestato la valutazione di attendibilità della persona offesa Roberto Martigoni, corroborata dalle conformi dichiarazioni rese dalle figlie di questi e, pertanto, da sottoporre ad una particolare disamina critica. Nel riportarsi per reationem alla motivazione della sentenza di primo grado, il Tribunale non ha specificamente confutato le obiezioni difensive, contestualizzando la condotta oggetto di contestazione; sicchè, se è vero che la ricorrente non ha introdotto specifici elementi di dubbio, ex se idonei a disarticolare la motivazione resa in primo grado, nondimeno le censure proposte con il ricorso di legittimità s'appalesano - a fronte di un impianto argomentativo solo apparente esplicato nella sentenza impugnata - infondate. 2.2.

Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt.157 e 161 cod. pen. dalla data del fatto, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata. Il ricorso è, invece, infondato agli effetti civili, non introducendo, con la necessaria evidenza, elementi atti a contrastare le valutazioni rese in ordine alla valenza minatoria delle espressioni riportate.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi