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Ordinanza — n. 10802/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares remittal request inadmissible due to lack of interest in a finalized criminal proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10802/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Mario Montecorvino's request to remand the criminal proceedings inadmissible. The lower court had already determined Montecorvino's criminal liability for assault and threats against Paolo Gullotta. The court ruled that since the case was already concluded, the request lacked the necessary legal interest required for remittal.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 590, cod. proc. pen.: A request for remittal is inadmissible if the underlying criminal proceeding has already been definitively concluded, resulting in a lack of interest.

Parole chiave

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criminal remittal lack of interest finalized proceeding procedural inadmissibility Cassation ruling

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46, comma 1, cod. proc. pen.
Oltre che carente del requisito della necessaria notificazione alle parti processuali ai sensi dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Art. 590, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016
(Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016, dep.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: COLLECORVINO MARIO nato a PESCOSANSONESCO il 08/12/1954 trasmessa dal GIUDICE DI PACE di CHIETI con ordinanza del 7/12/2020 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Mario Montecorvino chiede, con istanza personalmente sottoscritta, la rimessione del procedimento in epigrafe, con il quale il Giudice di pace di Chieti ha affermato la responsabilità penale del medesimo per i reati di lesioni e minaccia in danno di Paolo Gullotta.

2. L'istanza è inammissibile. 2.1. Oltre che carente del requisito della necessaria notificazione alle parti processuali ai sensi dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 269448), l'istanza di rimessione non è sorretta dal necessario interesse, riferendosi la medesima a procedimento già definito. Deve essere rilevata, pertanto, la sopravvenuta carenza d'interesse all'istanza, con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa.

P.Q.M.

Dichiara la richiesta inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente