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Ordinanza — n. 10801/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints and lacking specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10801/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding liability for property damage and the handling of mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they constituted mere factual complaints without new elements and were implicitly dismissed by the first instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or trivial arguments that do not raise new legal issues or specific grounds for re-examination.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Admissibility Factual Complaints Rejection Mitigating Circumstances Property Damage Liability Court Costs and Fines Legal Reasoning Review prove irrilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURI ANIELLO nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 29/03/1971 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Aniello Lauri per il reato di danneggiamento sub c), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di un travisamento invece insussistente, risolvendosi la deduzione in un'alternativa ricostruzione dei fatti;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata delibazione relativamente alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto aspecifico in quanto il relativo motivo risulta implicitamente disatteso e non vengono prospettati elementi decisivi, in ipotesi ingiustificatamente ignorati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente