Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints and no legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding aggravated theft and sentencing factors, but the Court found these arguments to be mere factual complaints rather than legal objections. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a court of last resort.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must contain legal arguments; mere factual complaints or reiterations of facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIANLUCA nato a PALERMO il 09/03/1997 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Gianluca Bruno per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttiva di un travisamento invece insussistente, laddove si è inteso rimarcare la prossimità temporale dell'avvistamento dell'imputato, datosi alla fuga, rispetto alla constatazione del fatto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 5 e dell'esclusione dell'attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen. è, del pari, versato in fatto ed assertivo, avendo la Corte territoriale da un lato ragionevolmente giustificato la pluralità degli agenti in concorso e, dall'altro, correttamente valorizzato i costi aggiuntivi implicati dall'asportazione dei componenti oggetto di illecita apprensione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiden