Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10796/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10796/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10796/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI' ROBERTO nato a TORINO il 02/12/1970 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Roberto Alì, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in conseguenza del diniego dell'applicazione dell'art. 56 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016), avendo sul punto la Corte territoriale evidenziato l'autonoma disponibilità acquisita sulle res sottratte;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 56 cod. pen; Ordinanza — n. 10796/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016), avendo sul punto la Corte territoriale evidenziato l'autonoma disponibilità acquisita sulle res sottratte;

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato furto furto aggravato indagine per furto licenziamento per furto furto di lieve entità furto per mestiere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 56 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI' ROBERTO nato a TORINO il 02/12/1970 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Roberto Alì, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in conseguenza del diniego dell'applicazione dell'art. 56 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016), avendo sul punto la Corte territoriale evidenziato l'autonoma disponibilità acquisita sulle res sottratte;

Considerato che il secondo motivo è, del pari, inammissibile, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio per cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383);

Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside