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Ordinanza — n. 10795/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible fact-based complaints reiterating appellate arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10795/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals inadmissible and ordered the appellants to pay procedural costs and a fine. The appellants argued that the lower court erred in assessing the credibility of victims and misinterpreted police reports regarding the alleged conduct. The court rejected these claims because they merely repeated the appellate arguments without presenting new legal grounds, which are not permitted in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere repetitions of appellate arguments lacking new legal grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints reiteration of arguments credibility assessment procedural costs legal grounds carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIRELLA VINCENZO nato a MONTECILFONE il 20/01/1962 PIZZICOLI ANGELA nato a APRICENA il 18/07/1969 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo dei comuni ricorsi, con i quali si deduce violazione di legge in riferimento alla valutazione d'attendibilità delle persone offese e correlato vizio della motivazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione: in particolare, i ricorsi reiterano censure alla valutazione d'attendibilità delle persone offese da un lato postulando l'inesistenza di riscontri e, dall'altro, censurando, sul piano logico, la riferibilità agli imputati della condotta lesiva attraverso il preteso travisamento del referto, asseritamente smentito dal successivo certificato che, invece, non evidenzia incompatibilità alcuna del quadro lesivo;

Considerato che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente