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Ordinanza — n. 10794/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility as they contain only factual complaints and new arguments raised late.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10794/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Campagna and Gravagna inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's reasoning regarding aggravated theft and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first argument was merely a repetition of appellate complaints without legal basis, while the second argument was raised for the first time in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or new arguments raised for the first time in cassation proceedings are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals factual complaints new arguments cassation procedure mitigating circumstances altri capi d'accusa imputazione di furto usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafior'e
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPAGNA LUIGI nato a ENNA il 13/01/1971 GRAVAGNA SONIA nato a AGIRA il 26/01/1977 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Luigi Campagna e Sonia Gravagna per il reato di furto aggravato di energia elettrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel contestare l'omesso accertamento dell'autore della manomissione, i ricorrenti prospettano una circostanza irrilevante (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafior'e, Rv. 281440);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è stato per la prima volta proposto con il ricorso di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del diverso richiesto esito del giudizio di comparazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C