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Ordinanza — n. 10792/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10792/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10792/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILASIENO PAOLO VINCENZO nato a CUORGNE' il 13/10/1985 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; /' Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Paolo Vincenzo Filasiero, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel confermare la attuale pericolosità, resa esplicita dalle modalità del fatto per cui si procede, alla luce dei plurimi precedenti penali e della condotta post-delictum, la Corte territoriale ha compiutamente esplicitato l'in se della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10792/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - ostativa al rilievo della prescrizione, maturata in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza criminalità persistente revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILASIENO PAOLO VINCENZO nato a CUORGNE' il 13/10/1985 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; /' Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Paolo Vincenzo Filasiero, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel confermare la attuale pericolosità, resa esplicita dalle modalità del fatto per cui si procede, alla luce dei plurimi precedenti penali e della condotta post-delictum, la Corte territoriale ha compiutamente esplicitato l'in se della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - ostativa al rilievo della prescrizione, maturata in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres