Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and late legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the court's factual findings regarding aggravated theft and the application of non-prosecution clauses, but these were deemed mere complaints without new legal grounds. The court rejected the arguments as repetitive of lower court issues and raised only one ground for inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must present new legal arguments; mere repetition of factual complaints or late introduction of legal grounds renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCACCIANTI SEBASTIANO nato a AIDONE il 21/08/1969 avverso la sentenza del 12/12/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; ,/ Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Sebastiano Procaccianti per il reato di furto aggravato d'acqua, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel contestare l'omesso accertamento del quantitativo illecitamente sottratto, il ricorrente prospetta la rilevanza del tema ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza confrontarsi con i limiti edittali ostativi;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all'aggravante di .cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307), ed è, comunque tardivo, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità; Ritenuto che l'incensurabilità della sentenza impugna assorbe la censura proposta con il terzo motivo, ed intesa alal qualificazione del fatto ai sensi dell'art.626, n. 2 cod. pen.;
Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid