Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints and tardy legal issue regarding false license.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of a false license, claiming a lack of technical verification and contesting the legal qualification of the act. The court rejected these arguments, ruling that the appeal consisted only of repetitive factual complaints without new evidence and that raising the issue of the crime's locus for the first time was untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain new grounds; mere repetition of lower court arguments or late introduction of legal issues renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASA SHKELZEN nato a PEQUIN ( ALBANIA) il 05/06/1984 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Shkelzen Kasa per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel contestare l'accertamento della falsità della patente, il ricorrente si limita ad evidenziare l'assenza di accertamenti tecnici, oltre la constatazione comparativa dell'operante, senza introdurre elementi atti a confutare la non corrispondenza del corpo di reato con il modello di documento ufficiale;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb, Rv. 282252) e del contributo causale prestato dall'imputato mediante messa a disposizione della propria fotografia; Rilevato che la questione inerente il iocus commissi delicti è stata proposta per la prima volta con il ricorso di legittimità ed è, pertanto, tardiva; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino M es ichelli DEPOSITA