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Ordinanza — n. 10785/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and discretionary sentencing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10785/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the first ground constituted mere factual complaints prohibited in cassation proceedings. The second ground regarding sentencing was rejected as discretionary and not subject to review unless arbitrary. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or discretionary sentencing determinations without evidence of arbitrariness are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints discretionary sentencing cassation procedure procedural preclusion sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMANA DARIO nato a PALERMO il 27/01/1989 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Dario Mammana per il reato di furto di energia elettrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che, nel contestare la decisione, il ricorrente svolge censure astrattizzanti, limitandosi a dedurre che l'imputato, titolare della ditta beneficiaria dell'abusivo allaccio, non avesse materialmente operato il collegamento, con ciò introducendo un profilo irrilevante e riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la misura della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è censurabile quando - come nel caso di specie - non evidenzi profili di arbitrarietà;

Ritenuto che l'incensurabilità della determinazione del trattamento sanzionatorio assorbe la questione relativa al diniego della sospensione condizionale della pena, in presenza del superamento dei limiti previsti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione al rilievo della prescrizione, maturata successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensor