Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints reiterating lower court arguments without legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the factual motivation regarding aggravated theft in a home, claiming the lower court misinterpreted phone call transcripts and causality. The court rejected these claims as mere factual complaints that merely reiterated the appellate arguments already thoroughly refuted by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must raise admissible legal grounds; mere complaints about factual findings or repetitive arguments from lower courts constitute inadmissible doglianze.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIDOVIC BRANKO nato il 16/10/1966 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; o Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Branko Vidovic per il reato di furto aggravato in abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel riportare il contenuto delle telefonate intercorse tra gli agenti in concorso, il ricorrente ne chiede la rivalutazione, senza prospettare travisamenti tali da disarticolare le valutazioni rassegnate nelle conformi sentenze di merito e contestando, in via del tutto assertiva, il contributo causale ascritto al ricorrente;
Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente