Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pietro Tortora inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. The first ground challenging the sentence's severity was rejected for lacking legal interest, while the second ground regarding mitigating circumstances was deemed generic and unsupported by the lower court's reasoning. Consequently, the court precluded any discussion of prescription and upheld the original judgment's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack legal interest or are formulated generically without specific factual support, as the lower court's reasoning suffices to justify the denial of requested benefits.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA PIETRO nato a FRATTAMAGGIORE il 04/11/1999 avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'illegalità della pena irrogata a Pietro Tortora per essere stata la stessa commisurata in misura inferiore al minimo edittale, non è deducibile dall'imputato per mancanza d'interesse; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è formulato in via generica ed è, comunque, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 in punto di valorizzazione delle modalità del fatto, analiticamente riportate e reputate, non irragionevolmente, espressive di gravità);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione al rilievo della prescrizione, maturata successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il President