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Ordinanza — n. 10782/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10782/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in assessing witness credibility and attributing criminal conduct to him, claiming an improper burden of proof. The court rejected these arguments as mere factual complaints that were already thoroughly refuted by the appellate court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 2 c.p.p.; Art. 360 n. 3 c.p.p.: Appeals based solely on factual disagreements or reiterated groundless complaints without new legal arguments are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints cassation review burden of proof witness credibility reato continuato testimonianze contraddittorie allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 2 c.p.p.
Art. 360 n. 3 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORMILE ALESSANDRO nato a PORTICI il 03/08/1975 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che i due motivi, rispettivamente rubricati in termini di violazione di legge e correlato vizio della motivazione e sostanzialmente indirizzati alla critica dell'iter giustificativo posto a base della dichiarazione di responsabilità di Alessandro Mormile per il reato di furto continuato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione: in particolare, il ricorso reitera censure alla valutazione d'attendibilità delle persone offese da un lato postulando l'inesistenza di riscontri e, dall'altro, censurando, sul piano logico, la riferibilità all'imputato della condotta illecita, in tal modo sovrapponendo due diversi profili di sindacato; per altro verso, evoca una inversione dell'onere della prova che, invece, non sussiste, non risultando da alcuna fonte la presenza di terzi che avrebbero potuto compiere l'azione antigiuridica, peraltro reiterata secondo le medesime modalità operative nel diverso contesto dei due fatti illeciti e puntualmente descritta dalle persone offese, che - sottoposte ad individuazione - riconobbero l'imputato.

La deduzione di carenza di autonoma valutazione dei motivi d'appello è, infine, del tutto destituita di fondamento, risultando dal teso della sentenza impugnata l'analitica disamina delle censure di merito. Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid