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Ordinanza — n. 10781/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints reiterating lower court arguments without legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10781/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability for threats and injuries, but the court rejected this as mere factual complaints. The court ruled that these arguments merely reiterated the appellate court's reasoning without presenting new legal grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of factual complaints that merely repeat the arguments already refuted by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints reiterative arguments cassation procedure procedural costs minaccia nel diritto penale motivi di cassazione pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 364, c. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DASCALU NARCIS MIHAI nato il 10/08/1985 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Mihai Narcis Dascalu per i reati di minaccia e lesioni, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione;

Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente