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Ordinanza — n. 10780/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and insufficient legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10780/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for aggravated theft and the denial of mitigating circumstances, but the court found these arguments to be mere factual complaints lacking legal substance. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements for admissibility in a court of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must contain concrete legal arguments; mere factual complaints or abstract criticisms without engaging the causal contribution of the appellant are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Jurisdiction Inadmissible Appeal Factual Complaints Mitigating Circumstances Aggravated Theft Legal Reasoning gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 607 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVIER VITTORIO nato a NAPOLI il 13/10/1972 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Vittorio Bovier per il reato di furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che, nel contestare la decisione, il ricorrente svolge censure astrattizzanti, senza confrontarsi con il contributo causale del Bovier, specificamente individuato nell'essere stato il medesimo identificato dagli operanti a bordo del carroattrezzi che trainava l'auto sottratta, senza che il medesimo avesse reso plausibili spiegazioni del proprio coinvolgimento nell'azione antigiuridica, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 in punto di valorizzazione del profilo soggettivo), risultando, inoltre, la statuizione relativa alla pretesa tenuità del danno respinta con argomentazioni ragionevoli e conformi alla giurisprudenza di questa Corte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione al rilievo della prescrizione, maturata successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata;

Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il