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Ordinanza — n. 10779/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10779/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10779/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETITO PASQUALINA nato a CESA il 04/02/1962 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da Pasqualina Petito è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente rilevato l'aspecificità dei motivi di gravame in punto di responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica, in considerazione dell'erogazione illecitamente procurata in favore dell'imputata, non contestata nel ricorso di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10779/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETITO PASQUALINA nato a CESA il 04/02/1962 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da Pasqualina Petito è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente rilevato l'aspecificità dei motivi di gravame in punto di responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica, in considerazione dell'erogazione illecitamente procurata in favore dell'imputata, non contestata nel ricorso di legittimità;

Parole chiave

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sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici risarcimento per atto illecito materiale elettrico e apparecchiature radio difetto di motivazione furto di lieve entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETITO PASQUALINA nato a CESA il 04/02/1962 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da Pasqualina Petito è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente rilevato l'aspecificità dei motivi di gravame in punto di responsabilità per il reato di furto aggravato di energia elettrica, in considerazione dell'erogazione illecitamente procurata in favore dell'imputata, non contestata nel ricorso di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore I esidente