Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10778/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10778/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10778/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPARONE LUIGI nato a CASERTA il 07/07/1984 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Luigi Comparone per il reato di sostituzione di persona, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, risolvendosi nella assertiva insufficienza degli indizi e nella critica dei criteri di valutazione: dalle conformi sentenze di merito emerge, invece, che la responsabilità dell'imputato è stata fondata non solo sulla riconducibilità al medesimo dell'utenza utilizzata per la stipula del contratto di fornitura, a nome dell'ignaro Giuseppe Barbato, ma sulla circostanza che il medesimo conducesse in locazione l'immobile servito;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10778/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
conduttore sostitutivo accollo delle spese ricorso per inadempienza responsabilità del conduttore adempimento inesatto culpa in contrahendo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPARONE LUIGI nato a CASERTA il 07/07/1984 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Luigi Comparone per il reato di sostituzione di persona, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, risolvendosi nella assertiva insufficienza degli indizi e nella critica dei criteri di valutazione: dalle conformi sentenze di merito emerge, invece, che la responsabilità dell'imputato è stata fondata non solo sulla riconducibilità al medesimo dell'utenza utilizzata per la stipula del contratto di fornitura, a nome dell'ignaro Giuseppe Barbato, ma sulla circostanza che il medesimo conducesse in locazione l'immobile servito;

Considerato, pertanto, che le censure del ricorrente sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di doglienza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nelle conformi sentenze di merito e non contrastate dall'allegazione di elementi decisivi, invece ingiustificatamente ignorati; Rilevato che il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è assertivamente formulato, non confrontandosi con gli elementi, ritenuti ostativi, rassegnati nella sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4);

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore I