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Ordinanza — n. 10777/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as ground is generic and does not compare with first instance argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10777/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Anna Guarino's appeal inadmissible for failing to substantiate her claim regarding the sentencing determination. The appellant argued that the first instance judgment did not adequately evaluate a specific mitigating factor, but the court found this argument generic and disconnected from the overall reasoning of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because it did not provide a decisive element for reducing the penalty as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the argumentative structure of the contested judgment, thereby failing to demonstrate a decisive error in the application of the law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing determination argumentative structure Corte di Cassazione criminal procedure mitigating factor adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 161 cod. pen.
Considerato, quanto alla prospettazione di estinzione del reato per prescrizione, che il procedimento di primo grado è stato rinviato, per adesione del difensore all'astensione di categoria, per la durata di mesi quattro e giorni quattro, con conseguente sospensione del decorso del termine di cui all'art. 161 cod.
art. 161 cod. pen
Considerato, quanto alla prospettazione di estinzione del reato per prescrizione, che il procedimento di primo grado è stato rinviato, per adesione del difensore all'astensione di categoria, per la durata di mesi quattro e giorni quattro, con conseguente sospensione del decorso del termine di cui all'art. 161 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO ANNA nato a NAPOLI il 24/08/1982 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata valutazione del motivo d'appello afferente la determinazione del trattamento sanzionatorio, proposto da Anna Guarino, è manifestamente infondato perché non si confronta con il complessivo costrutto argomentativo della sentenza impugnata, dal quale implicitamente si evince il giudizio di adeguatezza della pena irrogata in primo grado; lo stesso motivo è, altresì, generico, non indicando la ricorrente quale decisivo elemento, introdotto nella prospettiva della riduzione della pena, sarebbe stato, invece, ingiustificatamente ignorato;

Considerato, quanto alla prospettazione di estinzione del reato per prescrizione, che il procedimento di primo grado è stato rinviato, per adesione del difensore all'astensione di categoria, per la durata di mesi quattro e giorni quattro, con conseguente sospensione del decorso del termine di cui all'art. 161 cod. pen., non maturato all'atto della deliberazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente