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Ordinanza — n. 10775/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking specificity and merely repeating merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10775/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the reasoning regarding the appellant's criminal liability for aggravated theft of electricity but was deemed insufficient. The court rejected this because the argument merely reproduced points of criticism already thoroughly examined and dismissed by the lower court with correct legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground of appeal lacks specificity and merely reproduces points of criticism already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of merits criminal liability procedural costs Cassation appeal criminal procedure affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE PATRIZIA nato a PALERMO il 15/07/1968 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Patrizia Fiore per il reato di furto aggravato di energia elettrica, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato in riferimento all'erogazione dell'energia a servizio dell'alloggio e sulla sussistenza del dolo, non esclusa dalle condizioni psichiche dell'imputata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere