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Ordinanza — n. 10774/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding aggravated theft charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10774/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding his responsibility for aggravated theft of electricity was flawed and lacked specificity. The court rejected this claim, ruling that the appeal merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing profiles of censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments aggravated theft court of cassation allegazioni d'asilo contraddittorie allegazioni fattuali non credibili mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE ALDO FRANCESCO nato a MARSALA il 04/10/1953 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Aldo Francesco Maltese per il reato di furto aggravato di energia elettrica, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-6, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla sussistenza dell'aggravante);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente