Italian Court dismisses appeals as mere factual complaints and non-punishment claims lack merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Beninati and D'Amico inadmissible, ordering them to pay court costs. The court ruled that the first appeal's challenge to the motive for liability was merely a factual complaint not permitted in a legitimacy review, while the second appeal regarding non-punishment was inadmissible because it was not raised in the lower court. Consequently, the appeals were rejected without substantive examination of the criminal merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in a legitimacy proceeding are inadmissible if they consist solely of factual complaints or if statutory grounds for non-punishment were not formally raised in the trial judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENINATI GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/11/1947 D'AMICO FRANCESCO PAOLO nato a MONTEPULCIANO il 25/01/1996 avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giuseppe Beninati e Francesco paolo D'Amico per il reato di tentato furto in abitazione in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, limitandosi i ricorrenti a richiedere una inammissibile rivalutazione delle prove;
Considerato che le comuni censure articolate in riferimento alla soglia di punibilità sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); Considerato che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse del Beninati, è inammissibile in quanto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta formulata nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782) Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid