Ordinanza — n. 10772/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUDOVICO STEFANO nato a MILANO il 28/12/1966 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Stefano Ludovico per il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, limitandosi il ricorrente a contestare il concorso nella contraffazione, invece giustificato dall'apposizione della fotografia del medesimo sul documento (v. pag. 2), reiterando censure adeguatamente confutate;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10772/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis, comma secondo, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, limitandosi il ricorrente a contestare il concorso nella contraffazione, invece giustificato dall'apposizione della fotografia del medesimo sul documento (v. pag. 2), reiterando censure adeguatamente confutate;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUDOVICO STEFANO nato a MILANO il 28/12/1966 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Stefano Ludovico per il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, limitandosi il ricorrente a contestare il concorso nella contraffazione, invece giustificato dall'apposizione della fotografia del medesimo sul documento (v. pag. 2), reiterando censure adeguatamente confutate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente