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Ordinanza — n. 10771/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10771/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint consisted of mere factual grievances rather than a valid legal argument. The appellant contested the court's finding of liability for counterfeiting by arguing the photograph on the document was insufficient, but the court noted this was already adequately refuted. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is based solely on mere complaints regarding facts, as the Court of Cassation reviews only the correctness of legal application, not factual disputes.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints counterfeiting liability Corte di Cassazione legal merit requirement procedural inadmissibility costs and fine eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBAN PARRA HOLGER ERNESTO nato il 20/04/1970 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Ernesto Holger Alban Parra per il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, limitandosi il ricorrente a contestare il concorso nella contraffazione, invece giustificato dall'apposizione della fotografia del medesimo sul documento (v. pag. 2), reiterando censure adeguatamente confutate;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente