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Ordinanza — n. 10770/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for counterfeiting, citing lack of specificity and insufficient mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10770/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting both the challenge to the court's reasoning and the request for a mitigating circumstance. The appellant argued that the lower court failed to properly address the grossness of the counterfeiting and overlooked the social harm involved. The court ruled that the first argument merely repeated already dismissed points while the second lacked factual basis, as the overall judgment was reasonable.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal lacking specificity is inadmissible, and a mitigating circumstance requires consideration of both the value of the crime and the overall social prejudice caused.

Parole chiave

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counterfeiting conviction mitigating circumstance inadmissible appeal social prejudice grossness of crime contraffazione di merci vendita sopra campione origine delle merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
275814); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 474 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv.
Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Luossaief
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIANIELLO EUGENIO nato a NAPOLI il 14/12/1980 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Eugenio Arianiello per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sull'esclusione della grossolanità della contraffazione), in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr.

Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante predetta, non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Luossaief, Rv. 275950); giudizio complessivo nella specie svolto con argomentazione non irragionevole;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside