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Ordinanza — n. 10769/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10769/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Ronny Weiss inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the sole ground of appeal, contesting the denial of general mitigating circumstances, to be manifestly unfounded because the lower court had sufficiently referenced relevant elements in its reasoning. Furthermore, the court determined the criticism lacked specificity as it merely repeated grievances already adequately examined and rejected by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack specificity by merely reproducing grievances already dismissed by the lower court with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded lack of specificity general mitigating circumstances court costs violazione essenziale del contratto responsabilità penale dei minori responsabilità personale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WEISS RONNY nato a MONCALIERI il 26/04/1991 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione a Ronny Weiss delle circostanze attenuanti generiche in via prevalente, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego della richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);

Ritenuto, peraltro, che la censura è priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore esiden