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Ordinanza — n. 10768/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10768/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Chakib Labkiri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first-instance denial of generic mitigating circumstances, arguing the lower court failed to provide specific reasoning. The court rejected this, noting that the trial judge adequately referenced the victim's immobilization by the defendant, which was not contested with decisive evidence, and dismissed the second ground for lacking specificity.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal contesting the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's decision contains a congruent reference to the decisive elements, and a ground alleging lack of motivation without specifying the point is rejected for lack of specificity.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances lack of specific grounds inadmissible appeal procedural specificity court costs and fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABKIRI CHAKIB nato il 15/07/1990 avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a Chakib Labkiri, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le considerazioni svolte a pag. 8 in merito al contributo prestato dall'imputato nell'immobilizzazione della vittima del pestaggio, non contrastato mediante allegazione di elementi decisivi nella prospettiva invocata, ingiustificatamente ignorati);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che si limita a dedurre mancanza della motivazione senza specificare il punto censurato, è privo di specificità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore 9.__Presidente