Italian Court dismisses appeals as mere factual complaints lack legal merit under finality rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Surico and Santino inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged the lower court's finding of responsibility for violence and service interruption, arguing the lack of group intimidation and the inapplicability of non-prosecution grounds. The court rejected these arguments, ruling that the appeals consisted only of factual complaints without legal substance, which are prohibited in finality proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals in finality proceedings are inadmissible if they consist merely of factual complaints or lack specific legal grounds, as the final judgment's reasoning is conclusive.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SURICO JACOPO nato a GIOIA DEL COLLE il 06/10/1988 SANTINO VITO DANIELE nato a GENOVA il 08/02/1979 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Jacopo Surico e di Vito Daniele Santino per i reati di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, limitandosi i ricorrenti a postulare l'assenza di "forza intimidatrice del gruppo", pur a fronte degli esiti della prova, incensurabilmente rappresentati nella sentenza impugnata;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. al Santino, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10, sulla compiuta delibazione posta a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità predetta, fondata sulla valorizzazione del precedente ritenuto ostativo con argomentazione non irragionevole);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside