Ordinanza — n. 10766/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACRI DANIELE nato a ROSSANO il 09/11/1973 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Daniele Acri per il reato di cui agli artt. 1 e 4 d. Igs. N. 49 del 1 aprile 2008, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, limitandosi il ricorrente a postulare l'assenza di dolo, pur a fronte degli esiti non contestati della prova;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10766/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACRI DANIELE nato a ROSSANO il 09/11/1973 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Daniele Acri per il reato di cui agli artt. 1 e 4 d. Igs. N. 49 del 1 aprile 2008, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, limitandosi il ricorrente a postulare l'assenza di dolo, pur a fronte degli esiti non contestati della prova;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, sulla compiuta delibazione posta a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità predetta); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (Si vedano, in particolare, le considerazioni svolte a pag. 6, non contrastate mediante allegazione di elementi decisi nella prospettiva invocata, ingiustificatamente ignorati);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
13. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Mari es ichelli DEPOSITATO