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Ordinanza — n. 10765/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10765/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Di Criscio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for aggravated theft and the denial of general mitigating circumstances, arguing insufficient reasoning. The court rejected these claims because the first ground merely repeated previously examined points and the second lacked specific factual basis, as the lower court had adequately addressed the decisive elements.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing already examined points or if the grounds are manifestly unfounded because the lower court provided sufficient references to decisive elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded aggravated theft mitigating circumstances responsabilità disciplinare responsabilità penale dei minori gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CRISCIO ANTONIO nato a NAPOLI il 08/06/1987 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna di Antonio Di Criscio per il reato di furto aggravato in concorso, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal 'giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in via prevalente, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego della richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigli