Ordinanza — n. 10764/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATI GIORGIO nato a ROMA il 23/07/1952 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giorgio Salvati per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, posto che - pur essendo rivolto alla deduzione del travisamento della prova - in realtà si risolve nella critica al riconoscimento dell'imputato, operato dalla polizia giudiziaria attraverso elementi individualizzanti e non contestati (presenza di tatuaggi);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10764/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, posto che - pur essendo rivolto alla deduzione del travisamento della prova - in realtà si risolve nella critica al riconoscimento dell'imputato, operato dalla polizia giudiziaria attraverso elementi individualizzanti e non contestati (presenza di tatuaggi);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATI GIORGIO nato a ROMA il 23/07/1952 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giorgio Salvati per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, posto che - pur essendo rivolto alla deduzione del travisamento della prova - in realtà si risolve nella critica al riconoscimento dell'imputato, operato dalla polizia giudiziaria attraverso elementi individualizzanti e non contestati (presenza di tatuaggi);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore LPresidente