Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to improper grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant challenged the sentence under Articles 129, 192, and 444 of the Code of Criminal Procedure, arguing violations regarding the agreement terms. The court rejected the appeal because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, which restricts challenges to plea bargains to issues of voluntary intent, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if not based exclusively on the statutory grounds of voluntary intent, lack of correlation, legal qualification error, or sentencing illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAZZO LUCA nato a GALLIPOLI il 28/07/1979 avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di LECCEdiate-~e-ei+e-Pertil udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Colazzo Luca, per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate, meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129, 192 e 444 cod. proc. pen.; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2022 Il Presidente Stefatrt alla Il Consigliere estensore k?vt& Irene Scordamaglia 444x bEPOSATATA IN CA