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Ordinanza — n. 10607/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10607/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10607/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZTARI REDA (CUI 05AF77A) nato il 28/05/1992 avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di MONZAdat-e-av-visa_aile—pagti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Ztari Reda, per i delitti di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, di resistenza a pubblico ufficiale e di falso reiterato in dichiarazioni rese a pubblici ufficiali in ordine all'identità personale, meglio descritti in imputazione, la pena personalmente concordata dall'imputato con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge quanto alla corretta quantificazione della pena con specifico riferimento agli aumenti per la continuazione; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione neppure gli eventuali errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915), come accaduto nel caso di specie; - che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10607/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Ztari Reda, per i delitti di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, di resistenza a pubblico ufficiale e di falso reiterato in dichiarazioni rese a pubblici ufficiali in ordine all'identità personale, meglio descritti in imputazione, la pena personalmente concordata dall'imputato con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge quanto alla corretta quantificazione della pena con specifico riferimento agli aumenti per la continuazione; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione neppure gli eventuali errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915), come accaduto nel caso di specie; - che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena risarcimento per errore giudiziario adeguamento della pena recidiva nell'infrazione errore di calcolo motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZTARI REDA (CUI 05AF77A) nato il 28/05/1992 avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di MONZAdat-e-av-visa_aile—pagti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Ztari Reda, per i delitti di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, di resistenza a pubblico ufficiale e di falso reiterato in dichiarazioni rese a pubblici ufficiali in ordine all'identità personale, meglio descritti in imputazione, la pena personalmente concordata dall'imputato con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge quanto alla corretta quantificazione della pena con specifico riferimento agli aumenti per la continuazione; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione neppure gli eventuali errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915), come accaduto nel caso di specie; - che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2022 Il Presidente Stef np Palla Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia