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Ordinanza — n. 10606/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; claim of minor property damage fails due to established legal principle requiring negligible economic value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10606/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a generic and unargued legal ground. The appellant argued for a mitigating circumstance based on minor property damage, but the appellate court correctly applied the principle that such mitigation requires negligible economic value regardless of the victim's capacity to suffer loss. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The concession of the mitigating circumstance for minor property damage presupposes that the prejudice caused is trivial, considering both the intrinsic value of the stolen item and the additional harmful effects suffered by the victim, without regard to the victim's ability to bear the economic damage.

Parole chiave

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mitigating circumstance property damage negligible economic value requirement genericity cassation appeal violation of things aggravated procedural inadmissibility genericity reati violenti furto di lieve entità furto aggravato in banda

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLIFA GUGLIELMO nato a ASTI il 07/02/1967 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Gullifa Guglielmo, riconosciuto colpevole del delitto di furto di denaro, aggravato dalla violenza sulle cose, e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, poiché le deduzioni sviluppate per avversare il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, risultano prive di critica realmente argomentata delle tesi sostenute dal giudice di appello; le stesse si appalesano, al contempo, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 4, secondo capoverso, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Sco