Ordinanza — n. 10604/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICO RICCARDO GIUSEPPE nato il 27/12/1971 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Aricò Riccardo Giuseppe per il delitto di furto di generi alimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha dissentito dalla conferma della sentenza di condanna in quanto emessa in violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10604/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 63, comma 2, cod. proc. pen..
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICO RICCARDO GIUSEPPE nato il 27/12/1971 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Aricò Riccardo Giuseppe per il delitto di furto di generi alimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha dissentito dalla conferma della sentenza di condanna in quanto emessa in violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, oltre che non consentito ex artt. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto inedito - nulla essendo stato dedotto con il gravame sulla prova del fatto -, è generico, perché assolutamente privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata completa e congrua, omette di indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefrif t AAAAA AKAAA,41~1 i 51:- -