Italian Court dismisses appeal as generic; facts show defendant used screwdriver to force car door and remove radio.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a generic and insufficiently specific legal argument. The defendant argued against the exclusion of the aggravating circumstance of violence against property, but the first-instance judgment already established that the defendant was inside the car with a screwdriver intended to remove the radio and force the door. The court rejected the appeal because the reasoning failed to address the specific factual context provided in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and address the facts; a generic denial of the aggravating circumstance of violence against property, ignoring the clear evidence of a screwdriver used to force the vehicle, renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA GIANLUCA nato a NAPOLI il 24/12/1989 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di Mazzola Gianluca per il delitto di tentato furto pluriaggravato dell'autoradio inserita nell'apposito alloggiamento di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza in diritto della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a corredo del diniego di esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, è affetto da conclamata genericità, poiché, proprio dall'evocata sentenza di primo grado (cfr. in tal senso il richiamo ad essa effettuato nel motivo in disamina) emerge come l'imputato fosse stato bloccato all'interno dell'autovettura, con indosso un giravite di colore scuro (cfr. pag. 3, I, II e III capoverso della sentenza di primo grado), che le massime di comune esperienza suggerivano di far ritenere fosse stato utilizzato per divellere l'autoradio dal suo alloggiamento e prima ancora per forzare la portiera dell'autovettura, che la proprietaria aveva dichiarato di avere lasciato chiusa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefiane O -3\1"ttu. D E P (1) S TA-1"A IN CP.:::.',ELL.E.PA 24 (MAR', 2022 i il (CM9(1-