Sentenza — n. 10602/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANALE GIACOMO EDOARDO nato a MONFORTE D'ALBA il 01/02/1943 avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Milano ha confermato la sentenza del Giudice di Pace pronunciata nei confronti di Canale Giacomo Edoardo per il delitto di diffamazione in danno di Primi Maurizio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; - che è pervenuta in Cancelleria dichiarazione di remissione di querela presentata dalla parte offesa, Avv. Primi Maurizio, presso la Stazione dei Carabinieri di San Donato Milanese in data 27 luglio 2021; - che la detta remissione è stata ritualmente accettata in data 30 settembre 2021 dal procuratore speciale (Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10602/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), come nel caso di specie; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANALE GIACOMO EDOARDO nato a MONFORTE D'ALBA il 01/02/1943 avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Milano ha confermato la sentenza del Giudice di Pace pronunciata nei confronti di Canale Giacomo Edoardo per il delitto di diffamazione in danno di Primi Maurizio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; - che è pervenuta in Cancelleria dichiarazione di remissione di querela presentata dalla parte offesa, Avv. Primi Maurizio, presso la Stazione dei Carabinieri di San Donato Milanese in data 27 luglio 2021; - che la detta remissione è stata ritualmente accettata in data 30 settembre 2021 dal procuratore speciale (Avv.
Calleri di Sala) dell'imputato presso la Stazione dei Carabinieri di Torino Monviso; - che non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto; - che l'estinzione del reato, per essere intervenuta remissione di querela ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.
U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), come nel caso di specie; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefanp f‘kA4A L4,AAMA/U444 L